Morte della parte - Posizione degli eredi - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014
In ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di tutti gli eredi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014