Del contumace allontanatosi dalla residenza senza nulla disporre - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014
Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014