Attinenza alla validità della costituzione in giudizio - Esclusione - Alla sua efficacia - Configurabilità - Conseguenze - Rilascio o produzione di essa nel corso del giudizio - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 21/09/2015
L'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente a mezzo dell'organo che lo rappresenta, sicché può intervenire ed essere prodotta pure nel corso del giudizio, e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 21/09/2015