Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015
In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015