Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Necessità - Dimissioni del lavoratore nel corso del giudizio e contestuale dichiarazione del difensore di rimettersi al giudice - Rilevanza - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, rese note nel corso del giudizio di appello relativo a domanda di nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato, e la contestuale dichiarazione di rimettersi al giudice, espressa dal difensore del datore di lavoro, non sono sufficienti ad eliminare la posizione di contrasto tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015