Giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Negazione della legittimazione attiva del ricorrente - Natura di eccezione in senso lato - Sussistenza - Operatività del principio di non contestazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8969 del 05/05/2015
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, la negazione della legittimazione attiva del ricorrente, di cui il Ministero convenuto escluda l'assunzione della qualità di parte nel giudizio presupposto, non integra un fatto per il quale opera il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., ma un'eccezione processuale in senso ampio attinente al contraddittorio, la cui fondatezza va valutata anche d'ufficio dal giudice attraverso lo specifico esame degli atti di quel giudizio acquisiti al procedimento camerale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8969 del 05/05/2015