Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015
La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015