Azioni a difesa della proprietà - Partecipazione del successore a titolo particolare al giudizio - Efficacia della sentenza nei suoi confronti - Trascrizione della domanda - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10005 del 15/05/2015
In forza dell'art. 2909 cod. civ., nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10005 del 15/05/2015