Procedimento civile - litisconsorzio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015
Vincolo di destinazione a parcheggio ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Azione congiunta di più acquirenti di singole unità immobiliari comprese nello stesso edificio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Fondamento - Obbligo di integrazione del prezzo gravante sugli attori - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015
Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo legale da cui derivano, sicché si verte in un'ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre, quindi, che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini, a nulla rilevando il corrispettivo dovuto a titolo di integrazione del prezzo di vendita della singola unità immobiliare, posto che il relativo obbligo rimane a carico soltanto di quei condomini che hanno agito per il riconoscimento del diritto d'uso a parcheggio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13414 del 30/06/2015