Presupposti - Mancanza di accordo tra le parti - Valutazione da parte del giudice - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015