Procedimento civile - eccezione - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16314 del 24/07/2007
Configurabilità - Condizioni - Domanda riconvenzionale - Differenze - Fattispecie.
A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di merito, qualificando come eccezione riconvenzionale la richiesta del conduttore volta all'accertamento della nullità della clausola contrattuale di maggiorazione del canone di locazione a decorrere dal terzo anno in quanto strumentale soltanto al rigetto dell'avversa pretesa, intendendo il conduttore, mediante il riconoscimento dell'entità del canone da lui dedotta, impedire risoluzione del contratto di locazione per insussistenza di una sua morosità collegata al maggior canone dedotto "ex adverso").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16314 del 24/07/2007