Procedimento civile - estinzione del processo - rilevabilità in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19397 del 22/09/2011
Fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con riserva di decidere sulla questione di estinzione - Pendenza del giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione di litispendenza da parte del giudice successivamente adito - Accertamento incidentale, da parte del secondo giudice, circa l'estinzione del giudizio davanti al primo - Ammissibilità - Esclusione - Accertamento da parte del primo giudice dell'avvenuta estinzione - Effetti retroattivi - Configurabilità.
In tema di estinzione del processo, nel caso in cui, dopo aver fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice si sia riservato di decidere sulla dedotta estinzione per mancata riassunzione in termini, il processo è da considerarsi pendente e, pertanto, ben può il giudice successivamente adito ritenere, al momento della sua pronuncia, sussistenti i presupposti per dichiarare la litispendenza, mentre si deve escludere che egli possa svolgere un accertamento incidentale volto a verificare l'estinzione del giudizio presso il primo giudice; tuttavia, qualora quest'ultimo provvedesse a dichiararla, gli effetti di tale pronuncia retroagiscono al momento in cui si è verificata la causa di estinzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19397 del 22/09/2011