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Procedimento civile - giudice Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11572 del 31/05/2005

Rapporti tra tribunale e sezione distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Declaratoria di litispendenza - Nullità - Indicazione del giudice competente - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza. Ne consegue che, qualora, in relazione alla pendenza di identico giudizio avanti a sezione distaccata del medesimo tribunale, sia dichiarata la litispendenza, versandosi fuori dallo schema legale previsto dall'art. 39 cod. proc. civ., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con regolamento di competenza, senza necessità di indicare il giudice competente, sia perché la pronunzia di litispendenza non è assimilabile ad una pronunzia di competenza, sia perché in caso di insussistenza della litispendenza o di nullità della relativa sentenza il processo prosegue.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11572 del 31/05/2005