Contestazione da parte del convenuto della titolarita passiva del rapporto dedotto in giudizio - Indicazione di un terzo come effettivo soggetto passivo - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
La contestazione da parte del convenuto della propria titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della controversia e non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del terzo che dal medesimo sia stato indicato come effettivo soggetto passivo dell'obbligazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9809 del 04/05/2011