Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - forma – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7351 del 31/03/2011
Perfezionamento per il notificante - Momento determinante - Consegna dell'atto all'organo notificatorio - Prova della consegna - A carico del notificante - Modalità.
Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell'atto all'organo notificatorio, pone a carico del notificante l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio e a tal fine, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica (nella specie, avente ad oggetto un ricorso per cassazione), la dimostrazione dell'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario non può essere ricavata da un timbro apposto a margine dell'atto, recante numero cronologico e data senza alcuna firma o sigla del ricevente, quando non sia stata esibita alcuna certificazione integrativa idonea a far desumere la tempestività dell'adempimento notificatorio,nonostante la controparte abbia specificamente contestato il valore della detta stampigliatura ed abbia eccepito la tardività del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7351 del 31/03/2011