Procedimento civile - estinzione del processo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009
Relativa eccezione - Proposizione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Accertamento da parte del giudice di merito della inequivoca volontà di eccepire l'estinzione - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Per la proposizione dell'eccezione di estinzione del processo non sono richieste formule sacramentali, in quanto la qualificazione giuridica dell'eccezione proposta va fatta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riferimento allo scopo dell'atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate; il giudice di merito, infatti, è tenuto ad accertare - con un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici e giuridici - la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere l'estinzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una valida manifestazione di volontà di eccepire l'estinzione del processo nell'immediata opposizione del difensore della parte - avvenuta nel giudizio di primo grado - alla concessione di un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, opposizione fondata in riferimento alla perentorietà del termine di cui all'art. 102 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009