Cessione di credito - Successione a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ. - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto processuale tra le parti originarie - Limiti - Intervento del cessionario - Insufficienza - Formale estromissione del cedente - Necessità.
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22424 del 22/10/2009