Istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata - Art. 220 cod. proc. civ. - Previsione della rimessione della relativa pronuncia al collegio - Coordinamento con il nuovo art. 281 quater cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze.
La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007