Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Mancata riproposizione di domande o eccezioni - Presunzione di abbandono o rinuncia - Limiti - Fattispecie in tema di giudizio di appello.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse; tuttavia detta presunzione, fondandosi sull'interpretazione della volontà della parte, deve essere esclusa qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già avanzate. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso rilevando che il giudice di appello aveva correttamente interpretato la volontà della parte appellante nel senso che essa aveva inteso certamente insistere su quanto devoluto con l'impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006