Procedimento civile - comparsa - conclusionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20142 del 18/10/2005
Sentenza - Deposito prima della scadenza del termine per le conclusionali - Conseguenze - Nullità della sentenza - Modalità di deduzione con il mezzo di impugnazione - Indicazione delle ragioni non dedotte con le conclusionali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le conclusionali, conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso causa di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, senza che ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale. Infatti, la funzionalizzazione alla garanzia del diritto di difesa delle conclusionali, nel senso della spendita delle argomentazioni in fatto ed in diritto volte a convincere il giudice ad adottare una decisione favorevole sulla base delle emergenze di causa, nel caso di deposito della sentenza prima dello scadere del termine per il loro deposito, al di là della mancanza di un'espressa previsione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., rende automaticamente la sentenza - quale atto processuale immediatamente successivo compiuto prima della scadenza del termine per l'esercizio di quell'ultima facoltà del diritto di difesa - inidonea al raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.) che è quello della pronuncia della decisione che nella sentenza si esprime anche sulla base dell'illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare nelle conclusionali e, quindi, del loro esame. D'altro canto, esigere che nell'esercitare il diritto di impugnazione la parte che deduce la detta nullità debba in concreto indicare come avrebbe esercitato quella capacità di convincimento, comporterebbe l'impropria attribuzione della funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, per il tramite del noto principio della conversione delle nullità in motivo di impugnazione della decisione (di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.), la parte può far valere la nullità stessa, cioè al veicolo necessario per darle rilievo nel processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20142 del 18/10/2005