Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005
Intervento del successore a titolo particolare - Pronuncia della sentenza soltanto nei confronti suoi e della controparte del dante causa - Soccombenza della controparte - Implicita estromissione del dante causa od omissione di pronuncia nei suoi confronti - Impugnazione della controparte nei confronti del solo successore senza rilievi sul punto - Omessa impugnazione su di esso del dante causa e del successore - Applicabilità del regime di cui all'art. 332 cod. proc. civ. - Fondamento.
Allorquando in un processo si verifichi l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e la sentenza venga pronunciata nei confronti del solo successore a titolo particolare e della controparte originaria del dante causa, con statuizione a detta controparte sfavorevole, deve ritenersi che, dovendo la sentenza considerarsi implicitamente dichiarativa dell'estromissione del dante causa o comunque omissiva della pronuncia nei suoi confronti, l'esercizio da parte del soccombente dell'impugnazione nei riguardi del solo successore a titolo particolare nel diritto controverso senza il coinvolgimento del dante causa e senza dolersi di dette statuizioni e l'omessa impugnazione di queste ultime da parte del dante causa e dello stesso successore, sono comportamenti equivalenti rispettivamente per i primi due al consenso ed alla richiesta d'estromissione di cui all'art. 111 terzo comma, cod. proc. civ., così determinando il consolidarsi della fattispecie d'estromissione. Ne consegue che deve escludersi che ricorra una situazione riconducibile alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ. e s'imponga l'estensione del giudizio di impugnazione al successore a titolo particolare, essendo, dunque, la situazione regolata dall'art. 332 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005