Nel corso del giudizio di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire , e quindi anche l'interesse ad impugnare , deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione ( o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005