Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. - Necessità.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013