Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitù – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013
Servitù di passaggio attraverso più fondi - Contestazioni o impedimenti all'esercizio della servitù - "Actio confessoria" ed "actio negatoria " a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle turbative - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione - Costruzione di un muro ad opera di quest'ultimo - Irrilevanza.
L' "actio confessoria" e l' "actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell'assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013