Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12305 del 17/07/2012
Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Nozione - Interpretazione costituzionalmente orientata - Garanzia di possibilità difensive per l'acquirente equivalenti a quelle del dante causa - Necessità - Conseguenze - Natura reale o personale dell'azione vertente tra le parti originarie - Irrilevanza - Fattispecie.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 cod. proc. civ., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell'azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all'acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare per lo stesso acquirente pregiudizievole la soggezione all'efficacia riflessa della sentenza "inter alios", impugnabile soltanto nell'ambito delle difese esercitate dall'alienante. Ne consegue che l'acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l'esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12305 del 17/07/2012