Morte di una delle parti - Interruzione del processo - Mancata riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta - Prosecuzione nei confronti delle altre parti - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010