Sciopero dei magistrati o degli avvocati - Impedimento allo svolgimento dell'udienza - Conseguenze - Rinvio d'ufficio - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione - Fondamento.
Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016