Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8468 del 28/04/2016
Comunione legale dei coniugi - Bene acquistato da uno dei coniugi rientrante nella comunione - Azione di demolizione di opere abusivamente costruite - Litisconsorzio necessario passivo tra i coniugi - Fondamento.
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, sicché l'azione volta alla rimozione o comunque all'arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite va proposta nei confronti di entrambi i coniugi, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né il regime di comunione, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8468 del 28/04/2016