Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016
Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016