Persona fisica costituita in giudizio quale organo di persona giuridica - Rilascio di mandato al difensore in detta qualità - Contestazione della rappresentatività - Onere della prova - Spettanza all'eccipiente.
In tema di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che rilascia il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi la eccepisce.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003