Chiusura della prova testimoniale - esclusione di un testimone ammesso - legittimita - condizioni.*
Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore, 'intesi al piu sollecito svolgimento del giudizio' (art 175 cod proc civ), deve comprendersi la facolta di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento (nella specie, in quanto quel teste era stato sostituito con altro subordinatamente indicato dalla stessa parte deducente ed esaminato senza opposizioni).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977