Preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione al collegio - "Ratio" - Conseguenze - Eccezioni.
La preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012