Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998
Termini di costituzione - Fino al momento della rimessione della causa al collegio (art. 293 cod. proc. civ.) - Costituzione successiva a tale momento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Mancanza di una formale dichiarazione di contumacia da parte dell'istruttore in caso di costituzione successiva alla rimessione della causa al collegio - Irrilevanza.
La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166, 293 cod. proc. civ., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. È, pertanto, da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998