Costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza - Termine.
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992