Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017