Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 8782 del 05/04/2017
Accertamento ai fini IRPEF - Definizione della lite, relativa ad imposta di registro e per lo stesso atto, in base agli artt. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 16 della l. n. 289 del 2002, con cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Efficacia di giudicato sostanziale sulla nuova pretesa fatta valere - Esclusione - Ragioni. Definizione delle pendenze tributarie in base agli artt. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, e 16 della legge n. 289 del 2002 - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere - Esclusione. Definizione delle pendenze tributarie in base agli artt. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, e 16 della legge n. 289 del 2002 - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere - Esclusione.
In tema di rettifica, ai fini IRPEF, del valore di cessione di azienda, dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite relativa a rettifica o liquidazione dell'imposta di registro sul medesimo atto nei casi stabiliti dalla legge (nella specie, per condono ex art. 16 della l. n. 289 del 2002), non consegue alcun accertamento di giudicato sulla "res litigiosa", trattandosi di un'assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; ne consegue l'insussistenza di alcun vincolo, ai fini predetti, derivante dal valore di plusvalenza fissato dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro ed oggetto di condono.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 8782 del 05/04/2017