procedimento civile - comunicazioni - in genere - Termine ex art. 669 octies, terzo comma, cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito
Rilascio di copia autentica del provvedimento cautelare - Equipollenza alla comunicazione di cancelleria - Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013
Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, cod. proc. civ., dell'instaurato giudizio di merito susseguente all'ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua "comunicazione", ad opera di quest'ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.
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FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento r.g. n. 2532 del 2012.
"Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto tempestiva l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies cod. proc. civ. da parte di Stefano Si..., effettuata dopo aver ottenuto nei confronti di Silvia Mo... un sequestro conservativo per l'importo di Euro 643.453,50. Il predetto adempimento era stato eseguito nel termine, previsto dalla legge, di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare (11/12/2009), ma la parte resistente aveva dedotto l'inefficacia del sequestro, adducendo che la parte sequestrante aveva richiesto ed ottenuto copia ad uso esecutivo del provvedimento in questione il 18/11/2009 e, poiché tale forma di conoscenza del provvedimento doveva ritenersi del tutto equipollente alla comunicazione a cura della Cancelleria, ne conseguiva l'anticipazione del dies a quo del termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e l'inefficacia del sequestro, essendo stata notificata la citazione con atto consegnato all'ufficiale giudiziario il giorno 8/2/2010;
La Corte d'Appello, a sostegno della decisione assunta ha affermato che il rilascio di copia ad uso esecutivo è stato richiesto per uno scopo diverso da quello dell'instaurazione del giudizio di merito ex art. 669 octies cod. proc. civ., ovvero quello di adempiere all'altra condizione d'inefficacia del sequestro conservativo, ancorata alla tempestività dell'avvio del procedimento di esecuzione forzata, fissata nell'art. 675 cod. proc. civ.. Ai fini dell'adempimento necessario costituito dall'instaurazione del giudizio di merito, la norma fissa specificamente un altro dies a quo, ancorandolo in via esclusiva alla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ.. A tale specifica forma di conoscenza non può ritenersi equipollente il rilascio di copia del provvedimento in forma esecutiva. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Mo... Silvia affidandosi al seguente unico motivo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 136 e 176 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ. per non aver ritenuto equipollente alla comunicazione di cancelleria la formale conoscenza dell'atto avvenuta, su richiesta del legale del Si..., mediante il rilascio di sette copie autentiche, così come invece insegna la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 24418 del 2008 nella quale è stato affermato, ai fini della tempestività di una opposizione agli atti esecutivi, che il rilascio di copia autentica deve considerarsi una forma di legale conoscenza dell'atto. - Ha resistito con controricorso il Si....
Il ricorso non è fondato. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dal ricorrente, non possono essere applicati alla fattispecie dedotta nel presente giudizio. Va richiamato, preliminarmente che l'art. 669 octies c.p.c., comma 3 ancora il dies a quo del termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito alla "comunicazione" dell'ordinanza, se emanata fuori udienza. Ne consegue che ai fini della corretta valutazione di modi equipollenti di raggiungere il medesimo scopo, occorre assumere come termine di paragone l'adempimento a cura della cancelleria eseguito ex art. 136 cod. proc. civ., al fine di mettere a conoscenza del destinatario, l'esistenza e il contenuto di un provvedimento giudiziale. Deve, pertanto, trattarsi di una modalità ad essa strettamente contigua quale la notificazione, salva la espressa rinuncia della parte costituita, per mezzo del suo difensore all'esecuzione di tale adempimento, riscontrabile dalle formule "presa visione" o "fatto avviso" seguite dalla sottoscrizione del procuratore medesimo (Cass. 11319 del 2004; 24472 del 2006).
Non può, conseguentemente, ritenersi equipollente alla comunicazione a cura della cancelleria il rilascio di copia autentica, che avviene, non su esecuzione di ordine del legge o come adempimento di legge ma su iniziativa della parte ed ad uno scopo specifico, esplicitato nella dichiarazione di conformità (uso impugnazione, uso esecutivo etc.). Al riguardo proprio l'orientamento richiamato dal ricorrente risulta utile. Nell'opposizione agli atti esecutivi, fattispecie da cui è tratto il principio stabilito nella sentenza n. 24418 del 2008, il termine perentorio per la proposizione del giudizio, nel regime vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 80 del 2005, decorreva dal giorno in cui i singoli atti erano stati compiuti, ovvero, secondo l'orientamento costituzionalmente orientato del tutto consolidato dalla loro conoscenza da parte del destinatario. Anche nella pronuncia successiva n. 9421 del 2012, l'equipollenza costituita dall'estrazione di copia autentica è riferita alla decorrenza del termine, entro il quale l'appellante, nel processo del lavoro, deve notificare il ricorso all'appellato. L'art. 435 c.p.c., comma 2 prescrive, infatti, che la notifica debba intervenire nei dieci giorni successivi al deposito del decreto di fissazione dell'udienza da parte del presidente. Anche la decorrenza di tale termine è fissata nel momento in cui la parte ha avuto la conoscenza effettiva del provvedimento in una forma prevista dalla legge ma in entrambe le fattispecie esaminate (opposizione agli atti esecutivi e notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 435 cod. proc. civ., ove peraltro il termine non è perentorio) non c'è la specifica indicazione del modo in cui si determina il dies a quo come, invece, stabilito nell'art. 669 octies cod. proc. civ. ovvero la comunicazione di cancelleria. Pertanto, ove si condividano le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto".
Il collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata osservando che la meMo...a depositata dalla parte ricorrente non ne scalfisce la condivisibilità, in quanto sostanzialmente riproduttiva delle tesi già esposte in ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 15000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 134
Cod. Proc. Civ. art. 136
Cod. Proc. Civ. art. 176
Cod. Proc. Civ. art. 669 octies
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45