Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi ctu – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017
Mero errore materiale nelle conclusioni - Rilevazione da parte del giudicante e decisione congruente con le argomentazioni svolte dall’ausiliario - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Insussistenza - Fattispecie.
Non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, anche quando comporti il riconoscimento di un mero errore materiale ivi presente. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad un elaborato tecnico in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica che, pur argomentando nel senso di escludere l’esistenza del nesso causale tra le condotte denunciate - consistenti nella ritarda diagnosi di una malattia oncologica - ed il danno lamentato dal paziente, nelle conclusioni recava l’omissione dell’avverbio di negazione "non", prima delle parole "correlabile al ritardo diagnostico").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017