Procedimento civile - fascicolo - di parte - ritiro - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017
Mancanza di annotazione del ritiro - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Indicazione del contenuto dei documenti smarriti - Necessità.
Se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017