"Translatio iudicii" - Disciplina anteriore all’introduzione dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Mancata indicazione del termine - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 31/05/2017