Accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi - Unicità della liquidazione concorsuale - Conseguenze - Reclamo - Litisconsorzio necessario dei coeredi - Sussistenza - Fondamento.
In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 cod. civ. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4972 del 28/03/2012