Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008
Morte della parte in corso di giudizio - Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008