Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10563 del 02/08/2001
Prosecuzione del processo fra le parti originarie - Fattispecie in tema di azioni reali per il rispetto delle distanze legali.
In tema di azioni a carattere reale quale quella per il rispetto delle distanze legali, si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. tutte le volte che a seguito del trasferimento in corso di causa per atto "inter vivos" delle "res litigiose" rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue, in base all'art. 111 cod. proc. civ., che il processo deve proseguire fra le parti originarie con facoltà dell'attore di impugnare la sentenza a lui sfavorevole e che legittimamente l'acquirente a titolo particolare, ai sensi del terzo comma del citato art. 111, può spiegare intervento in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10563 del 02/08/2001