Deduzione della nullità come motivo d'appello
Procedimento civile - udienza - prima udienza - decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum"e "thema probandum" - deduzione della nullità come motivo d'appello - necessità - onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018
>>> Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018