Procedimento civile - comunicazioni - in genere - modalità - forme previste dall'art. 136 c.p.c. - forme equipollenti - ammissibilità - condizioni - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018
>>> Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che il P.M. fosse stato validamente informato della pendenza del giudizio di querela di falso in ragione della avvenuta apposizione della sigla "F.A." - ovvero "Fatto Avviso" - a margine del verbale di udienza, con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018