Idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - ricevuta di avvenuta consegna - valore probatorio - idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio al destinatario - prova contraria - ammissibilità - pubblica fede fino a querela di falso - esclusione - fondamento - giudizio di cassazione - eccezione di nullità per omessa convocazione del debitore in sede prefallimentare - prova contraria - copia digitale conforme alla rac completa - onere di produzione ex art. ex art. 372 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018
>>> In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, la parte che, per contrastare l'eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, voglia dimostrare l'avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell'udienza, ha l'onere di estrarre copia digitale e di attestarne la conformità della R.a.c. completa, producendola ai sensi dell'art. 372 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018