Giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019
Interesse diretto nella causa - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Assenza di un interesse diretto nella causa - Mero motivo di ricusazione - Omessa proposizione della relativa istanza - Conseguenze.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019