Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - processo verbale - Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019
Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.
In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019