Litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019
Procedimento civile - litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione passiva - Spettanza al solo nudo proprietario - Posizione dell'usufruttuario - Conseguenze in tema di chiamata in giudizio. proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione
In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_0873, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_105