Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Contrasto con la data risultante dal timbro postale - Querela di falso - Necessità - Eccezioni.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_221